Responsabilità Civile Prestatori d’Opera


Importante garanzia che quasi sempre è inserita nella polizza RCG e viene contraddistinta con la sigla RCO (che ieri significava: responsabilità civile operai; mentre oggi: responsabilità civile prestatori d’opera). In tale contratto l’Assicuratore s’impegna a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuta a pagare quale responsabile verso il prestatore d’opera per le conseguenze di infortunio sul lavoro.
L’Assicuratore si accolla le richieste avanzate dall’INAIL in caso di regresso ai sensi di legge e l’eventuale danno differenziale (rispetto a quanto pagato dall’INAIL) del dipendente stesso. La polizza RCO può essere estesa (con aumento del premio) anche alle malattie professionali, altrimenti escluse, purché siano reclamate per la prima volta in data posteriore a quella della stipula della polizza, indipendentemente da quando si siano verificate.
Vedesi Articoli 10, 11 e 131 del DPR 30/6/1965 n. 1124 – legge istitutiva dell’INAIL.



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