Regolazione Premio


Nell’assicurazione RC delle aziende il premio è generalmente commisurato all’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti. È noto che il premio deve essere sempre pagato in via anticipata ed in questo caso non potendo conoscere detto ammontare retributivo che sarà effettivamente corrisposto, il premio viene pagato in due tempi: 1°) una parte provvisoria in via anticipata, che rappresenta una percentuale delle retribuzioni pagate nell’ultimo esercizio (75% circa); 2°) una parte definitiva a saldo, alla conoscenza del consuntivo delle retribuzioni erogate ai dipendenti.
Per assolvere a tale saldo all’Assicurato è fatto obbligo di comunicare all’ Assicuratore il consuntivo delle retribuzioni e se il caso ricorre, di pagare il conguaglio. La comunicazione predetta deve essere inoltrato entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo (anno), mentre il reale pagamento dev’essere eseguito entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. La inosservanza degli obblighi di comunicazione e di pagamento sopra richiamati, potrebbe comportare due gravi conseguenze:
A) la sospensione della garanzia assicurativa, fermo il diritto al premio;
B) la reiezione dei sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del premio.
Al riguardo bisogna osservare che i due effetti sono molto controversi, soprattutto quello dei sinistri, giacché sembrano delle conseguenze inique, mentre più equo sarebbe riconoscere i sinistri in proporzione a quanto pagato.
Vedesi sentenze Cassazione: n. 27132 del 19/12/06; n. 4631 del 11/1/07; n. 3370 18/2/05.



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