Regola Proporzionale (per garanzie di Responsabilità Civile – RC)


La regola proporzionale dettata dal legislatore, riguarda le assicurazioni danni (Incendio, Furto, Guasti ecc …) per le quali la valutazione dell’intensità del rischio e dell’entità del premio può essere fatta in relazione al valore assicurato.
Nell’assicurazione di responsabilità, compresi i casi ove risultano essere un’estensione di garanzia diretta, invece, non si può sostenere con fondamento che la somma assicurata (capitale) possa essere assunta quale parametro per la valutazione del rischio e del premio in quanto qui il rischio non può essere parametrato al capitale, perché esso è in relazione con il diritto del terzo danneggiato.
La regola proporzionale, quindi, può essere applicata solo all’assicurazione danni, ove il valore delle cose assicurate assume rilevanza quale limite massimo di quanto l’assicuratore è tenuto a coprire. La questione è spesso emersa nei sinistri globale fabbricati ove è stata negata l’applicazione della regola proporzionale per le garanzia di responsabilità. Vedesi Articolo 1907 del Codice Civile.



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