Ipoteca


Diritto reale che attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati, del debitore o di un terzo a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Alla luce di tali disposizioni l’Assicuratore deve prendere nota e vincolare l’eventuale indennizzo di una polizza che assicura beni ipotecati, salvo ottenere un nulla osta dal beneficiario dell’ipoteca.
Vedesi Articolo 2808 del Codice Civile.



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