Foro Competente


È la clausola inserita in tutti i contratti assicurativi (fa parte delle Condizioni Generali d’Assicurazione) che stabilisce la competenza per territorio del “Giudice” al quale rivolgersi in caso di controversia nascente dal contratto. Spesso questa clausola è oggetto di conflittualità e pertanto è necessario precisare quanto di prosieguo.
Premesso che il Codice Civile in via genere stabilisce quanto segue: per le persone fisiche) “è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio”; per le persone giuridiche “è competente il giudice del luogo ove essa ha sede; è competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare”.
Il Codice del Consumo, che regola i rapporti tra Professionisti / Imprese e Consumatori, prevede che l’Assicuratore non può “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Vedesi Articoli 18 e 19 Codice procedura Civile - Vedesi Articolo 33, capoverso 2, punto u) del Codice di Consumo (DL 6/9/05 n° 206).



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