Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada


Istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l'assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall'Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Consap, dell'Isvap, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
Il Fondo per le vittime della strada, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
1) veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6/11/2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
2) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24/11/2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6/11/2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
3) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
4) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
5) veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo per danni alle persone ed alle cose.
Vedesi Articolo 285 del Codice delle Assicurazioni Private e consultare sito Consap (www.consap.it).



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