Alienazione


Trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, delle cose assicurate. L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto assicurativo e l’Assicurato che non comunica all’Assicuratore tale circostanza ed all’acquirente l’esistenza del contratto assicurativo, rimane obbligato a pagare i premi scadenti dopo l’alienazione.
Costante giurisprudenza, anche della cassazione, ritiene che tale principio non è applicabile alle assicurazioni di Responsabilità Civile. Vedesi Articolo 1918 del Codice Civile.



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