TRASPORTATO RCA (nel sinistro in Italia con veicolo estero)


Se ci si attiene al dato letterale della norma si deve sostenere che l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, attribuisce il diritto al trasportato ad ottenere il risarcimento dall’impresa che assicura il veicolo sul quale viaggia il trasportato stesso. C’è poi chi invece sostiene che non applicandosi la CTT (Convenzione Terzi Trasportati), non si può chiedere il risarcimento all’impresa italiana, ma si deve agire contro il responsabile civile e quindi l’UCI (Ufficio Centrale Italiano). La Corte Costituzionale, in due pronunce ha chiarito che l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private non può impedire al terzo trasportato di rivolgere le proprie richieste al responsabile civile, perché non può aver ridotto i diritti del terzo trasportato, ma anzi li deve aver ampliati, secondo una lettura conforme ai principi costituzionali e alle direttive europee di settore A questo punto, anziché cercare di sostenere a tutti i costi l’operatività senza eccezioni dell’art. 141 di cui sopra, al trasportato converrà chiedere i danni all’UCI e al responsabile civile ivi domiciliato e di fronte ad un rifiuto, non rimane che intentare causa all’UCI, ai sensi dell’art. 126 del Codice delle Assicurazioni Private. (Vedesi: Sentenze della Corte Costituzionale n. 205/08 e 440/08 - Articoli 126 e 141 del Codice delle Assicurazioni Private).



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