UTILIZZO DI VEICOLI DA PARTE DI TERZI


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato attuazione ad una nuova norma del Codice della Strada (Decreto L.gs 198/2012 - Codice della Strada artt. 82 e 94) che prevede l’obbligo di comunicare all’Ufficio Motorizzazione Civile gli atti con i quali si concede la disponibilità di un veicolo a soggetti diversi dall’intestatario. Il MIT con la suddetta circolare ha emanato la procedura da seguire nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione di un veicolo (auto o moto) ne conceda l’uso, attraverso atti, a terzi utilizzatori per periodi superiori a 30 giorni. La circolare individua l’intestatario della carta di circolazione, come segue: 1) il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”; 2) il locatore nel caso di locazione senza conducente; 3) il nudo proprietario in caso di usufrutto; 4) l’acquirente in caso di patto di riservato dominio; 5) il locatario in caso di leasing; 6) l’usufruttuario.



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