RISCHIO ELETTIVO (Infortuni sul lavoro)


Secondo la definizione ormai consolidata in giurisprudenza, per rischio elettivo si intende “quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”. L'aver preferito scendere attaccandosi ai tubi dei ponteggio anziché utilizzando la non lontana botola costituisce condotta ingiustificata e pericolosa tenuta dal lavoratore, configurando un rischio elettivo non indennizzabile. (Vedesi Sentenza della Cassazione Civile del 09/07/2014 n. 15705).



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