NEGOZIAZIONE ASSISTITA


Il Decreto in calce indicato nasce per ridurre l'imponente arretrato dei procedimenti civili; nel testo spicca la “negoziazione assistita”, ovvero un tentativo formale di addivenire ad un accordo con l’assistenza obbligatoria degli avvocati. Non si può intentare un’azione legale senza prima aver formalmente invitato la controparte a partecipare alla “negoziazione assistita”, nella materia degli incidenti stradali e in generale in tutti i casi in cui si richiede una somma di denaro non superiore a 50.000 euro.

In sostanza chi volesse far causa alla propria compagnia di assicurazione o alla compagnia della controparte per un incidente stradale dovrà prima invitare l’assicurazione a tentare una negoziazione assistita con l’ausilio di un avvocato iscritto all’albo (ovviamente dovrà farlo tramite un avvocato iscritto all’albo), per poi, solo in caso di insuccesso del tentativo, iniziare la causa.

La negoziazione assistita è infatti prevista come “condizione di procedibilità”, quindi passaggio necessario se si vogliono intraprendere le vie legali. Gli articoli importanti sono: 2) Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato; 3) Improcedibilità; 4) Non accettazione dell’invito e mancato accordo. Vedesi Decreto Legge n° 132 del 12/09/2014.

Aggiornamento del 09/02/2015: Da questa data è obbligatoria la negoziazione assistita che, insieme a mediazione e arbitrato, rappresenta uno degli strumenti con cui si cerca di la macchina della giustizia italiana.

La negoziazione assistita da ieri è obbligatoria per le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» senza limiti di valore; per i casi di separazione e divorzio consensuali e per le domande di pagamento «a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro». Le due parti in lite dunque potranno presentarsi davanti al giudice con i rispettivo avvocati e dare il via a una negoziazione che duri non meno di un mese e non più tre. Vedesi Decreto Legge n° 162 del 10/11/2014.



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