DANNI CAUSATI DA ANIMALI


Si tratta di un evento molto frequente e spesso con danni notevoli, di cui non è assolutamente facile ottenere il risarcimento, anche se non impossibile. Si parte dal concetto legislativo base sancito dall'articolo 2052 del Codice Civile che attribuisce una presunzione di responsabilità semi-oggettiva imputabile al proprietario dell'animale o al soggetto che se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso. La casistica annovera due tipologie di eventi, che facilitano o complicano il recupero del danno, quello avuto con un animale “domestico” (cane, cavallo, mucca ecc.) o con animale “selvatico” (cinghiale, cervo, lepre ecc.). La differenza che contraddistingue i due eventi alberga nell'attribuzione del preciso soggetto “responsabile”, dal quale farsi risarcire il danno: 1) se l'animale è “domestico” la richiesta deve essere rivolta al “proprietario” individuabile (per il cane ad esempio esiste il microchip identificativo o l'anagrafe canina presso ASL di riferimento); 2) se l'animale è selvatico, diventa tutto più difficile. Si può coinvolgere l'ente proprietario del tratto di strada ove è avvenuto l'incidente (Ente Autostrada, Anas, Comune, Provincia Regione, ecc.), non tanto sul presupposto della proprietà dell'animale, che non sussiste, ma può essere applicabile la responsabilità di “cose in custodia”, di cui all’art. 2051 Codice Civile, ed in mancanza di tale ordinamento, vale sempre la regola generale della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 Codice Civile, che rendono possibile ottenere il risarcimento del danno sofferto. Vedasi Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 11016 del 19/05/2011.



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