Antieconomicità (riparazioni del veicolo)


In caso di grande differenza tra il valore commerciale del veicolo danneggiato e il costo delle riparazioni necessarie al ripristino, la costante giurisprudenza e la relativa dottrina prevedono che si risarcisca il danno per equivalenza, giacché risulterebbe, da una parte, eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra parte, costituirebbe un indebito arricchimento per il creditore danneggiato. Ne consegue che in tal caso prevale il risarcimento per equivalente (cioè: riconoscere, non il costo delle riparazioni, ma il valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro). Vedansi: Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, del 04/11/2013 n. 24718 e Art. 2058, 2° comma, del Codice Civile.



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