Prescrizione (Azione del Fondo Garanzia Vittime della Strada)


Nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.Vedesi sentenza della Cassazione Civile Sez. III, del 19/06/2013, n. 15303.



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