Parcheggio Comunale (Responsabilità del Gestore)


L’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento ai sensi del Codice della Strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se è stato esposto l’avviso di “parcheggio incustodito” in modo visibile ed adeguato nell’area interessata.
Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta in tale area predisposta. Vedansi: Sentenza della Corte di Cassazione, 04/06/2013 n. 14067 e Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) Art. 7, comma 1 lett. f).



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