Piscina Condominiaale (chi è responsabile)


La responsabilità dalla piscina condominiale spetta all'amministratore condominiale, costituendo un bene comune; la sua gestione spetta all'amministratore condominiale, sulla base delle disposizioni di legge e di quelle del regolamento assembleare del condominio. Trattandosi un impianto dal quale possono verificarsi danni a terzi, la gestione delle piscine rientra tra le attività definite pericolose e, conseguentemente in caso di incidente spetta all'amministratore condominiale provare di avere adottato tutte le necessarie misure di sicurezza idonee a evitare il danno. In questo caso il condominio, in quanto custode del bene, risponde nei confronti dei terzi solo se sia provato il nesso causale tra l'impianto e l'evento dannoso, salvo che la condotta del danneggiato sia stata causa esclusiva del pregiudizio lamentato. La responsabilità dell'amministratore, quale legale rappresentate del condominio, sussiste anche nel caso in cui sia stato nominato il soggetto responsabile dell'igiene e della sicurezza dell'impianto (bagnino), poiché lo stesso rimane obbligato a vigilare sull'operato del proprio dipendente o collaboratore, rispondendo nei confronti dei terzi dei danni che siano conseguenza degli inadempimenti contrattuali posti in essere da questi ultimi. Vedasi Codice Civile: Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose; Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia; Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.



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