Conciliazione: (tentativo obbligatorio di)


L’istituto di tale procedura, previsto nelle controversie individuali di lavoro, è sancito dal codice di procedura civile art. 410 e successive ed il titolo stesso della disposizione legislativa è chiaro, si tratta di “tentativo di conciliazione”, che deve essere obbligatoriamente proposto, ma non vi è altrettanto vincolo di presenziare al rito previsto.
Il tentativo di conciliazione nelle controversie (come quelle da infortunio sul lavoro) è per il dipendente (infortunato) obbligatorio se intende procedere civilmente nei confronti del datore di lavoro (il mancato ricorso a tale procedura pre - processuale, inibisce il ricorso al giudice civile del lavoro).
Pur essendo obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione, con formale convocazione della relativa commissione, non è stabilito l’obbligo per la parte convenuta (datore di lavoro) di presentarsi, anche se si raccomanda di notificare almeno la comunicazione di contumacia (il datore di lavoro ha piena facoltà di non presentarsi senza conseguenze penali e civili). Se il datore di lavoro non intende partecipare al tentativo di conciliazione, non incorre in alcuna sanzione o conseguenza, che sia quella di non aver l’opportunità di conciliare la controversia; l’eventuale procedimento penale istauratosi d’ufficio, per l’infortunio sul lavoro, non avrà alcun effetto negativo dalla defezione del convenuto datore di lavoro; anzi la scelta dell’azione civile, lascia presupporre una mancata costituzione di parte civile nel processo penale, con il vantaggio di godere delle attenuanti generiche, che altrimenti sarebbero negate.
Nel caso invece il datore di lavoro preferisca partecipare, vi è il rischio di farsi trascinare, dall’azione di mediazione dell’ufficio del lavoro o del sindacato di categoria, in una quantificazione e riconoscimento di un danno, che poi l’assicuratore non riconosce in quanto non basato su criteri giuridici e civilisti.
Gli assicuratori di prassi non assumono la gestione diretta della conciliazione, che complica il loro rituale di trattativa con il danneggiato, o con il legale, e pertanto, al fine di non confrontarsi su un terreno non giuridico, ma sindacale non si muovono in questa prima fase. Il consiglio all’Assicurato, pertanto, non può che essere di non presentarsi avanti la commissione, se l’Assicuratore si disinteressa dell’udienza conciliativa (tale atteggiamento è tenuto da quasi tutto il mercato italiano).
Vedesi art. 410 e successivi del Codice di Procedura Civile



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione successiva:
Concorso di Colpa »