La Cassazione ha stabilito che l’interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione sanitaria, che individuava gli interventi rimborsabili sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico concretamente perseguito, ha violato i criteri ermeneutici di cui agli articoli del Codice Civile: 1362 (intenzione dei contraenti), 1363 (interpretazione complessiva delle clausole), 1369 (espressioni con più sensi) e 1370 (interpretazione contro l'autore della clausola).
La Cassazione, dunque, consente l’individuazione degli interventi rimborsabili anche fuori dall’elenco contrattuale.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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