Quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative -di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica- della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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