Danni a cose in custodia


Sentenza N. 1890 del 24 settembre 2014


La situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato.

Nel danno da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. , allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito; la Corte ha quindi escluso il risarcimento in favore di una donna per il sinistro causato da una striscia antiscivolo parzialmente scollata, situata sulla rampa posta lateralmente alle scale condominiali, a causa della negligente condotta della danneggiata che, quale abitante del palazzo, aveva percorso, in ora serale e in zona poco illuminata, la rampa adiacente una scalinata spingendo un carrozzino con un bambino, parlando contemporaneamente con il marito che scendeva le adiacenti scale.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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