Clausole vessatorie (nei contratti di assicurazione sulla vita)


Sentenza N. 17024 del 20 agosto 2015


La sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha considerato vessatorie, e quindi nulle, le seguenti clausole in quanto subordinano il pagamento dell’indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da parte del beneficiario: a) sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall’assicuratore, e per di più farlo presso l’agenzia di competenza; b) produrre una relazione medica sulle cause della morte, scritta da un medico su un modulo predisposto dall’assicuratore;c) produrre una dichiarazione del medico autore della relazione di cui sopra, nella quale questi attesti di avere “personalmente curato le risposte”; d) produrre, a semplice richiesta dell’assicuratore, le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato; e) produrre un atto notorio “riguardante lo stato successorio” dell’assicurato deceduto; f) produrre l’originale della polizza.

Vedi anche: Decreto Legislativo numero 206 del 06/09/2005 Art. 33, comma 2, lettera q.


Organo emittente della sentenza

Corte di Cassazione, Sezione Civile



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