PEDONE (responsabilità) 6


Sentenza N. 21072 del 19 ottobre 2015


L’articolo 2054, primo comma, c.c. , impone al conducente, per essere esonerato da ogni responsabilità per il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano e abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - (Sezione Penale)



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