Clausola regolazione premio (1)


Sentenza N. 2847 del 19 dicembre 2013


Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 codice civile, il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 codice civile con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 codice civile in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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