Danno da perdita del congiunto


Sentenza N. 20206 del 7 ottobre 2016


Il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne ritrarrà.
Il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base a elementi che su tale umanità non incidono, come il luogo di residenza della stessa.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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