In caso di sinistro avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione il proprietario o il custode -tale essendo anche il detentore o il concessionario- risponde ex art. 2051 c.c. , in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del caso fortuito.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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