Cosa in custodia (danni da omessa o insufficiente manutenzione)


Sentenza N. 13222 del 27 giugno 2016


In caso di sinistro avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione il proprietario o il custode -tale essendo anche il detentore o il concessionario- risponde ex art. 2051 c.c. , in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del caso fortuito.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



» Sentenze «
Oltre 200 stralci di sentenze in materia assicurativa, riportate in modo utile e schematico.



Sentenza successiva:
Danni a causa di: perdita di chances »