La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 c.p.
-nonché l’art. 590 c.p.
nella forma colposa- non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che anzi possono anche mancare, ma quelle alterazioni funzionali o patologiche di funzioni dell’organismo, da non confondere con i postumi che di per sé non costituiscono malattia ma ne sono una conseguenza spesso integrante le aggravanti.
(Sentenza n° 22156 del 19/04/2016 - Suprema Corte di Cassazione - sezione Penale)
Suprema Corte di Cassazione - sezione Penale
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