L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ri-tardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, Codice Civile, che può consistere anche nella svalutazione monetaria; tale responsabilità per mala gestio, tuttavia, può comportare la responsabilità ultra-massimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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