Trattative amichevoli (ammissione dell’altrui diritto


Sentenza N. 18879 del 24 settembre 2015


Il solo fatto che fra le parti siano intercorse trattative di amichevole composizione non è sufficiente a dimostrare che vi sia stato riconoscimento del diritto altrui, poiché la trattativa non ha quale suo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria.

Occorre concretamente accertare se, nel singolo caso oggetto di esame, vi sia stata o meno ammissione dell'altrui diritto, nel corso delle trattative, ammissione che può essere totale o anche solo parziale.

Anche le trattative di amichevole composizione possono cioè comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. , quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia venuta a mancare solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, del diritto controverso; ed - ancor più specificamente - quando le trattative intercorse fra le parti, anziché presupporre la contestazione del diritto della parte debitrice, si svolgano in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum.

Vedasi articolo 1693 del Codice Civile.


Organo emittente della sentenza

Cassazione Civile



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