Con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, il venditore trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro danneggiamento; ne consegue che la qualità di assicurato avente diritto all'indennizzo, nel contratto per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditore ma dall'acquirente.
Vedesi articolo 1510 Codice Civile.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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