Spese legali (nella responsabilità civile terzi)


Sentenza N. 19176 del 11 settembre 2014


Nell’assicurazione della responsabilità civile, la costituzione in giudizio dell'assicurato, essendo svolta nell'interesse dell'assicuratore, chiamato in causa, e finalizzata all'imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo d'indennizzo, comporta che l'assicurazione sopporti le spese legali sostenute dall'assicurato nei limiti di quanto disposto dall'art. 1917, comma 3, c.c.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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