Nell’assicurazione della responsabilità civile, la costituzione in giudizio dell'assicurato, essendo svolta nell'interesse dell'assicuratore, chiamato in causa, e finalizzata all'imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo d'indennizzo, comporta che l'assicurazione sopporti le spese legali sostenute dall'assicurato nei limiti di quanto disposto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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