Retromarcia 2 (responsabilità)


Sentenza N. 3367 del 20 febbraio 2015


La manovra di retromarcia è operazione assolutamente anomala, stante la anormalità del procedere in senso inverso e la difficoltà di bene e costantemente ispezionare la strada da impegnare.

Trattasi di manovra che deve essere pertanto eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, esigendo un comportamento improntato a particolare prudenza da parte del conducente, il quale è tenuto a una condotta diligente e connotata da buona fede tanto più accentuata in ragione della relativa particolarità stante la intrinseca maggiore difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie nonché di mantenere il dovuto completo controllo della situazione al fine di condurla a termine indenne.

Deve pertanto adottare tutte le cautele idonee a evitare di investire persone che accidentalmente si trovino sul percorso ovvero a controllare la strada, a fortiori in presenza di situazioni che come nella specie rendano maggiormente difficoltosa ovvero grandemente ostacolino la relativa percezione.

A tale stregua, con attenzione che deve permanere ininterrottamente per tutto lo svolgimento della manovra in corso di esecuzione fino al suo completamento, è tenuto non solo ad accertarsi che, da tergo, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno, dovendo vigilare con la massima attenzione e dominare visivamente la strada da percorrere, sia durante la marcia normale sia (e soprattutto) durante l'esecuzione di una retromarcia, nella quale la visibilità è parzialmente preclusa dal retrotreno o comunque dalla parte retrostante del veicolo, sicché risulta diminuita la possibilità di evitarsi gli ostacoli che possano presentarsi.

Ne consegue che laddove la visione della parte retrostante della strada si presenti particolarmente difficile e incompleta per la mole, l'altezza o la sagoma del mezzo condotto, il conducente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per effettuare la manovra di retromarcia in condizioni di sicurezza, anche ricorrendo alla collaborazione di terzi che da terra possano dargli le debite indicazioni, segnalazioni ed istruzioni per consentirgli di effettuarla senza alcun pericolo per i terzi, anche trasportati, i quali fanno logicamente e giustificatamente affidamento sul possesso e l'applicazione da parte sua delle conoscenze e cognizioni tecniche tipiche per porla adeguatamente in essere.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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