Responsabilità (nei lavori c.d. sopraelevati da terra)


Sentenza N. 46979 del 10 novembre 2015


I lavori c.d. sopraelevati da terra sono regolati dall’art. 11 settimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dall’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, per lavori da realizzare oltre una certa altezza dal suolo – 2 metri.

Tali medesime precauzioni previste possono ben essere ritenute necessarie per l’esecuzione di lavori anche sotto quella soglia e il mancato adempimento è rimproverabile al datore di lavoro stavolta ai sensi della più generale norma ex art. 2087 del Codice Civile.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Penale



» Sentenze «
Oltre 200 stralci di sentenze in materia assicurativa, riportate in modo utile e schematico.



Sentenza precedente:
« RCT - copre i danni da fatti colposi