I lavori c.d. sopraelevati da terra sono regolati dall’art. 11 settimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dall’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, per lavori da realizzare oltre una certa altezza dal suolo – 2 metri.
Tali medesime precauzioni previste possono ben essere ritenute necessarie per l’esecuzione di lavori anche sotto quella soglia e il mancato adempimento è rimproverabile al datore di lavoro stavolta ai sensi della più generale norma ex art. 2087 del Codice Civile.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Penale
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