Responsabilità dell'incapace (fatto illecito compiuto dall'incapace)


Sentenza N. 1321 del 26 gennaio 2016


Ai sensi dell’art. 2046 c.c. , perchè possa ascriversi un giudizio di responsabilità per fatto illecito a carico del suo autore è necessario sotto il profilo soggettivo e con riferimento alla condotta da questi tenuta – che l’agente sia capace di intendere e volere nel momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

Nel caso in cui detto addebito debba escludersi perchè il danneggiante risulta incapace di intendere e volere, soccorre a tutela del danneggiato la speciale ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 2047 c.c. , a mente del quale «in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

(Vedi anche Sentenze: n° 12221 del 12/06/2015 - Corte di Cassazione - sezione Civile)


Organo emittente della sentenza

Corte di Cassazione - sezione Civile



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