Responsabilità datore di lavoro (condizione di pericolo)


Sentenza N. 27183 del 28 maggio 2015


Negli infortuni sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale, la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Penale



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