In base al principio del "neminem laedere" la Pubblica Amministrazione (Comune) è responsabile dei danni riconducibili ai cani randagi per l'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria di cui all'art. 2043 c.c.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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