La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno”.
Vedasi anche Sentenza n° 20985 del 08/10/2007 - Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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