La sospensione del termine ex art. 2952, comma 4, del Codice Civile, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non con la denuncia del sinistro, ma con la comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato: tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato o da un terzo.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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