Promotori finanziari: (comportamento investimenti)


Sentenza N. 18612 del 22 settembre 2015


La violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell'intermediario autorizzato, qualora il comportamento del cliente presenti anomalie significative, ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l'ordinaria diligenza o contribuisca in altro modo al verificarsi dell'evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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