La violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell'intermediario autorizzato, qualora il comportamento del cliente presenti anomalie significative, ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l'ordinaria diligenza o contribuisca in altro modo al verificarsi dell'evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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