Penale: risarcimento dell'assicuratore (circostanze attenuanti comuni)


Sentenza N. 36475 del 9 settembre 2015


Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 codice penale, il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Penale



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