Pedone (responsabilità) 1


Sentenza N. 20307 del 25 settembre 2014


In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 Codice Civile è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



» Sentenze «
Oltre 200 stralci di sentenze in materia assicurativa, riportate in modo utile e schematico.



Sentenza successiva:
Pedone (responsabilità) 2 »