In caso di contestazione e rifiuto, la comunicazione a mezzo telefax non è prova di avvenuta ricezione, diversamente dagli strumenti di comunicazione ordinari, quale la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Vefdasi anche Art. 145 Codice delle Assicurazioni Decreto Legge n. 209/2005.
Suprema Corte di Cassazione sezione Civile
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