La possibilità che la condotta dell'infortunato assurga a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è da circoscriversi a due sole ipotesi: quando non sia in alcun modo collegabile alle mansioni da svolgere oppure quando, pur essendo finalizzata ai compiti assegnati, presenti i caratteri di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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