Nell'ipotesi di sinistro mortale occorso nell'ambito di una gara di go-kart, va esclusa la responsabilità degli organizzatori allorché sia emerso che la causa dell'accaduto andava ricercata nella condotta di uno dei partecipanti alla gara, sulla quale gli organizzatori non potevano influire, e che nemmeno la predisposizione delle diverse e più efficienti protezioni avrebbe potuto evitare l'evento.
[Vedesi anche Art. 124 Codice Assicurazioni Private - Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 35/201]
Sentenza della Cassazione Civile Sez. Civile
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