Franchigia frontale (interpretazione)


Sentenza N. 19865 del 29 settembre 2011


Si tratta di un a clausola che comunemente si trova nella polizza di responsabilità civile contrattuale, a mente della quale la garanzia assicurativa è prestata per ogni sinistro di importo rientrante tra un ammontare minimo ed uno massimo, va interpretata nel senso che la nozione di "sinistro", adottata dalle parti, non possa che essere riferita all'evento di danno considerato unitariamente, e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l'essenza giuridico-economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza del frazionamento dell'unica condotta criminosa, integrante gli estremi della fattispecie a formazione progressiva).

La fattispecie presa in esame della Suprema Corte riguardava la garanzia per fatti dolosi commessi da persone per le quali l’assicurato doveva rispondere.

Si trattava di furti di beni di modesto valore che il dipendente dell’assicurato doveva invece proteggere.

I sinistri si sono succeduti in tempi diversi e rientravano per valore sotto lo scoperto-franchigia convenuto per ogni sinistro.

La Corte di Cassazione, unificando i diversi episodi li ha ritenuti come un sinistro unitario, anche se causato da più condotte funzionalmente collegate e frazionate nel tempo.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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