Fermo tecnico 2 (risarcibilità del danno)


Sentenza N. 2070 del 30 gennaio 2014


Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione.

In altri termini la locuzione individua uno stato transeunte dell’auto che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi inutilmente.

Se, invece, l’auto è definitivamente inservibile, è integrata una perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato ed allora non vi è più un problema di fermo tecnico del veicolo, ma solo di liquidazione del danno per la definitiva perdita del bene.

Va solo specificato che, sotto questa diversa ottica, il danneggiato potrà richiedere non solo il danno da perdita dell’autoveicolo, ma anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell’auto nella parte in cui essa non è stata utilizzata (a titolo esemplificativo: residuo del bollo di circolazione, o del premio assicurativo, fino al momento in cui non sia stata richiesta la sospensione della copertura assicurativa).


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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