Fatto illecito (risarcimento del danno)


Sentenza N. 9320 del 8 maggio 2015


Il risarcimento del danno da fatto illecito presuppone che: 1) sia stato leso un interesse della vittima; 2) da tale lesione sia derivata una perdita concreta, ai sensi dell'art. 1223 del Codice Civile; 3) tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore di un bene o di un interesse.

Pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validità psicofisica, il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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