Onorari legali per patrocinio nei sinistri RC attivi o concorsuali


Consuetudini, quantificazione e modalità di imputazione delle spese legali


Nei risarcimenti stragiudiziali per sinistri di Responsabilità Civile (auto e non) la prestazione professionale dell’avvocato è commisurata all’attività che svolge (disamina caso e atti, incontri col cliente, sessioni telefoniche, atti svolti ecc.) e, naturalmente, all’ammontare della cifra oggetto della transazione.

Nel nostro ordinamento, infatti, contrariamente a quello statunitense, ove l’avvocato pattuisce con il cliente stesso una quota parte del risarcimento ottenuto, il compenso (onorari + spese) è di solito rapportato alla consistenza del contendere. Può essere una percentuale che va dal 10% al 20% del danno liquidato (inversamente proporzionale al danno stesso: più alto è il danno, più bassa è la percentuale), ma non intacca, il capitale poiché è sempre una voce a parte (basta osservare come dispongono in merito le sentenze, che dopo la sorte, suddividono dal danno, gli onorari e le spese di difesa).

Semplificando: se il mio danno viene riconosciuto in € 1.000, la liquidazione patrocinata dal legale sarà di € 1.000, più € 100/200 per onorari, oltre alle spese sostenute; le competenze dell’avvocato costituiscono una voce a parte e non dovuta se la liquidazione avvenisse senza l’intervento di tale professionista.

Una partecipazione del legale alla quota parte del danno è di norma estranea all’attività di recupero dei risarcimenti e, eventualmente, deve essere chiaramente pattuita (Art. 2233 Codice Civile) nel mandato e giustificata da situazioni particolari (per esempio, l’anticipazione di certe spese istruttorie da parte del legale).

In questo contesto val la pena osservare che al danneggiato dovrebbe interessare poco quanto ha preso il suo legale, dal momento che la parcella non incide minimamente sull’effettivo danno risarcito; se invece questo interesse esiste può farne formale richiesta al legale stesso (Art. 40 del Codice Deontologico Forense deliberato il 12/06/2008, n. 15 [*]) e, nella ipotesi di un controllo, alla controparte o al suo assicuratore. Per i sinistri RCA vi è un particolare disposto sancito dal Codice delle Assicurazioni Private (Art. 146 - Diritto di accesso agli atti) che obbliga l’assicuratore a render possibile l’accesso ai relativi documenti (si tratta di una gestione farraginosa, che può interessare anche l’Isvap).

Una buona raccomandazione professionale per evitare malintesi o tentazioni è quella di chiarire con il legale che la transazione deve avvenire con quietanze divise, una per il danno e l’altra per gli onorari o, almeno, che la suddivisione sia comunque specificata con clausola ad hoc che segue, inserita nell’atto di transazione:
“Il percipiente prende atto che nella cifra liquidata si riconoscono € X per onorari e spese dell’avvocato, che sottoscrive il presente atto per autentica ed agli effetti di cui all’art. 68 Legge Professional Forense” [**]
________________________________________

[*] CDF Art.. 40. - Obbligo di informazione: …[omissis] l’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. [omissis]…

[**] LPF Art. 68 36/1934 - Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori …[omissis].




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