Biologico e morale


Responsabilità Civile Garanzia RCO, evoluzione danni (non patrimoniali)


Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 356/91 che ha offerto l’alibi agli Assicuratori per far uscire dall’alveo della copertura RCO il danno biologico, ponendolo in parte a carico dell’assicurato, anche il danno non patrimoniale (morale), ex Art. 2059 CC, é stato oggetto d'approfondimento da parte della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 37/94  ha dato una nuova interpretazione alla ratio di tale danno che potrebbe modificare la configurazione giuridico-assicurativa.

Parificando il concetto del danno morale a quello del danno biologico, la Suprema Corte ha ritenuto che anche il primo non fosse disponibile per il regresso dell'assicuratore sociale (INAIL), come del resto la stessa Corte di Cassazione ha ultimamente sentenziato, invertendo la precedente tendenza, e ha posto di fatto tale tipologia di danno al di fuori dalla normativa di cui agli Artt. 10 e 11 della Legge 1124/65 e, conseguentemente, oltre la portata di un tipo di garanzia RCO.

Con la configurazione di un tale contesto si potrebbero determinare le seguenti conseguenze:

- nei contratti che non hanno la idonea clausola Danno Biologico, potrebbe essere escluso anche il danno morale;

- nelle polizze che hanno esteso la garanzia al biologico, con clausola limitativa (testo ANIA), potrà essere a carico dell'Assicurato (datore di lavoro) il danno morale di tutti quei sinistri con lesioni che non superano il 10% di Invalidità Permanente.

Il condizionale é d'obbligo in quanto la sentenza é recente e per avere un quadro chiaro bisognerà attendere che le reazioni dottrinali e giurisprudenziali influiscano sul diritto Assicurativo di questa martoriata garanzia.

Per evitare effetti che possano pregiudicare gli Assicurati, si propone la clausola estensiva che segue, la quale pone al riparo da contestazioni del genere:

Per i danni non rientranti nella disciplina di cui al DPR n. 1124/65, sofferti dai prestatori di lavoro o dai suoi aventi diritto, per morte e per lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio.

In via subordinata si potrebbe cercare di ottenere, invece della clausola di mercato ANIA che prevede una franchigia di una IP non inferiore al 11%, una franchigia monetizzata di 5 o 10 milioni di lire, con clausola:

...(omissis) con detrazione dell’importo di X euro che, quale franchigia assoluta, resterà a carico dell’Assicurato (omissis)...




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