Committenza lavori


Responsabilità Civile e Direttiva Cantieri (Decreto Legge n. 494/96)


Il decreto legislativo 494/96 ha introdotto rilevanti novità in materia di sicurezza sui cantieri, integrando la disciplina dettata dal DL 626/94 ed attuando la direttiva quadro 92/57/CEE, ottava direttiva particolare di quella generale 89/291/CEE.

Le nuove disposizioni legislative, che sono entrate in vigore in data 23/03/97, spostano decisamente l’asse della responsabilità, contrariamente alla consolidata e costante giurisprudenza che pendeva tutta dalla parte dell’autonomia dell’Appaltatore, verso il Committente, chiunque esso sia anche quello non tradizionale.

Il decreto, che crea tre nuove figure, aggrava gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti a diverso titolo nella realizzazione dell’opera, introducendo un articolato sistema sanzionatorio, nei confronti dei soggetti già conosciuti:

- Committente
- Appaltatore o esecutore

e nei confronti delle figure di nuova istituzione:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per la esecuzione

La citata normativa legislativa può essere sommariamente riassunta nei suoi punti salienti come di seguito illustrato.

Campo d’applicazione

Sono pochi i cantieri esclusi in quanto le disposizioni si applicano per le attività di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura o in tutti gli altri materiali comprese linee ed impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e sterro (Art.1).

La norma si applica a tutti i cantieri così definiti “cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile (Art. 2), e pertanto in pratica anche alla maggior parte dei lavori di semplice manutenzione ordinaria.

Lo scenario legislativo diviene più vincolante, e rende obbligatoria la designazione del Coordinatore di progettazione e quello di esecuzione, quando il cantiere prevede lavori con durata superiore a 300 uomini/giorno o 100 uomini/giorno se vi è presenza contemporanea di più imprese (si applica pertanto sia nel caso di 301 giorni che impegnano un solo lavoratore, sia nel caso di 301 uomini per un solo giorno).

Committente
Il Committente è la figura più importante (soggetto fisico o giuridico, privato o pubblico) e, coadiuvato dall’eventuale presenza dal Responsabile dei lavori, diviene il programmatore ed organizzatore della sicurezza nell’ambito del cantiere (Art.3).

Si delinea un profilo decisamente aggravato del Committente nella sua veste di responsabile civile dei lavori da eseguire, superando i tradizionali limiti posti dalla culpa in eligendo, in quanto in caso di danni è sancita la sua responsabilità anche per fatto delle persone che realizzano l’opera.

Con la nuova legge si supera il principio (consolidato da parecchi anni dalla giurisprudenza della Cassazione), dell’autonomia dell’Appaltatore e dei prestatori d’opera intellettuali (Professionisti), essendo il Committente direttamente investito di un dovere di direzione e sorveglianza, che evoca i profili della responsabilità institoria dei padroni e committenti di cui all’Art. 2049.

Anche per gli infortuni dei dipendenti delle imprese esecutrici, la situazione del Committente si aggrava in quanto non beneficiando dell’esimente di cui al 1° comma dell’Art. 10 della Legge 1124/65, subirà le rivalse dell’INAIL.

Appaltatore
La specificazione degli obblighi e degli adempimenti riferiti all’Appaltatore (del quale non si fornisce una precisa fisionomia che non sia: imprese esecutrici), come tale non hanno modificato il quadro generale, che anzi è rafforzato solidalmente dalla dominante figura del Committente, al quale vanno i doveri di sovrintendere.

Resta la responsabilità, che oggi è condivisa col committente, quale datore di lavoro delle maestranze impiegate nelle opere (Art.9), sempre in una ottica di solidarietà.

La situazione si aggrava invece con la possibilità dell’Appaltatore di divenire il Responsabile dei lavori (figura illustrata di seguito) per conto del committente e soprattutto quando subappalta i lavori ad altri, in quanto quale appaltatore principale, diviene a tutti gli effetti Committente a sua volta nei confronti dei subappaltatori.

Responsabile dei lavori
Viene definito il “soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera”, senza peraltro darne una qualifica professionale, né definire con certezza i compiti, gli obblighi e le responsabilità rispetto a quelle proprie del committente (Art.2).

Un elemento da segnalare è la singolarità giuridica di una normativa nella quale, all’interno di un rapporto prettamente contrattuale (appalto), si inseriscono ipotesi di solidarietà passiva (committente/appaltatore), prevedendosi obblighi e sanzioni per lo stesso fatto ed allo stesso titolo.

La prassi operativa si avvarrà probabilmente della possibilità di far coincidere le due figure in quanto il committente può nominare l’Appaltatore quale Responsabile dei lavori, riequilibrando, forse, leggermente il quadro normativo.

Coordinatore per la progettazione
Trattasi della persona, che deve avere precisi requisiti professionali (Art. 10), individuata dal Committente o dal Responsabile dei lavori che nell’esecutività progettuale dell’opera deve redigere o far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive per tutta la durata dei lavori (Art.4).

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
È la persona, con precisi requisiti professionali (Art. 10) che durante l’esecuzione dei lavori provvede ad applicare le disposizioni contenute nel piani di sicurezza, con adeguamento all’evoluzione dei lavori, coordinando i datori di lavoro e la cooperazione delle attività (Art.5).

Il quadro brevemente delineato di cui sopra coinvolge potenzialmente, sotto l’aspetto assicurativo, una gran parte delle garanzie di R. C. di larghissima diffusione come:

- R. C. della Famiglia
- Globale Fabbricati
- R. C. Fabbricati
- R. C. delle Imprese
- R. C. delle Pubbliche Amministrazioni
- R. C. Professionali

Una clausola che sia in grado di ovviare alle variazioni legislative di cui sopra (che deve essere introdotta con verifiche ed eventuali modifiche, secondo la sua compatibilità col testo di polizza ove viene introdotta), potrebbe essere la seguente:

….."La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori edili o di genio civile rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 494 del 14/08/1996"…..

Le interpretazioni, gli sviluppi e la giurisprudenza del futuro, ci permetteranno di interpretare al meglio gli effetti assicurativi delle modifiche legislative, che allo stato attuale possono essere comprese nel testo di una clausola simile a quella di cui sopra, che riduce i rischi di scopertura.




» Approfondimenti problematiche assicurative «
I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



Approfondimento precedente:
« Codice di Procedura Penale
Approfondimento successivo:
Conciliazione infortunio di lavoro »