Crediti


Capitolo III • Sinistri di Garanzia Diretta


Manuale di Gestione Sinistri


In caso di insofferenza dei crediti assicurati dovrai Inviare all’Assicuratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola per telefax o via mail:

1. richiesta formale d’indennizzo;
2. fotocopia degli effetti protestati o fatture insolute;
3. copia del contratto di vendita con la normativa creditizia;
4. estratto conto dell’insolvente;
5. documentazione dei solleciti di pagamento effettuati.

Aggiungerai inoltre:

A. per l’insolvenza di Diritto
1. dichiarazione di fallimento del debitore;
2. ammissione del debito alla procedura del concordato preventivo;
3. copia dell’atto conclusivo del concordato stragiudiziale opponibile dal debitore ai creditori;
4. comunicazione e data di ammissione del credito al passivo fallimentare concordatario.

B. per l’insolvenza di Fatto
1. riscontro sequestro o pignoramento infruttuoso;
2. relazione della “concorde constatazione dell’insolvenza;
3. certificato di mancata esecutività di beni assoggettabili o dichiarazione di dissesto insanabile del debitore.

Invierai tutta la documentazione all’Assicuratore col quale prenderai contatto per il prosieguo della pratica e la verifica dell’esito finale del rapporto di credito e, comunque, per la liquidazione, trascorsi sessanta giorni dalla comprovata insolvenza e conseguente perdita.

ATTENZIONE
L’Assicuratore Ti deve fornire precise indicazioni per l’istruttoria della pratica secondo la tipologia della linea di credito e le previsioni del contratto: Commerciale, all’Esportazione, Vendita Rateale, Ipotecari e Agevolati o da Contratti Leasing.

Trattandosi di materia particolare, nel caso di contestazione sull’importo da indennizzare o l’interpretazione del contratto assicurativo, dovrai ponderare se rivolgerti ad un buon avvocato in materia civilista e specializzato nelle assicurazioni e nel recupero dei crediti.



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